L’agevolazione fiscale per il cosiddetto “Sismabonus” consiste in detrazioni dall’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’IRES (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi per la messa in sicurezza statica degli edifici esistenti (abitazioni - prima e seconda casa -, attività produttive, parti comuni condominiali) situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Le detrazioni, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo, per un ammontare massimo di 96.000 euro, sono valide fino al 31.12.2021, con le seguenti percentuali a seconda del tipo di intervento:
- 50% per gli interventi “antisismici” eseguiti sulle parti strutturali che non conseguono miglioramenti nella classe sismica;
- 70% se l’intervento riduce il rischio sismico di 1 classe;
- 75% se l’intervento è riferito a parti comuni condominiali e riduce il rischio sismico di 1 classe;
- 80% se l’intervento riduce il rischio sismico di 2 classi;
- 85% se l’intervento è riferito a parti comuni condominiali e riduce il rischio sismico di 2 classi.
La legge di Bilancio 2018 ha previsto una super-detrazione per particolari interventi su edifici condominiali.
Infatti, per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente a:
- riduzione del rischio sismico
- riqualificazione energetica
spetta, in alternativa alle detrazioni previste per l’ecobonus maggiorato 70%-75% (comma 2- quater art. 14 dl 63/2013) e per il sismabonus (art.16 comma 1 quinques):
- una detrazione dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore
- una detrazione dell’85%, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori
Il tetto di spesa è pari a 136.000 € per ogni unità immobiliare del condominio.
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