L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida dal titolo: “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”, aggiornata ad ottobre 2018.
L’agevolazione fiscale per il Risparmio energetico consiste in detrazioni dall’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’IRES (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute se le spese sono state sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi), l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, etc.
Nella tabella seguente si individuano le tipologie di intervento di efficientamento energetico ammesse e le relative aliquote previste secondo la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) valide fino a al 31 dicembre 2018.
INTERVENTI AMMESSI | ALIQUOTA DETRAIBILE |
Serramenti e infissi | 50% |
Schermature solari | 50% |
Caldaie Biomassa | 50% |
Caldaie a condensazione classe A | 50% |
Caldaie a condensazione classe A+ (con sistema di termoregolazione evoluto) | 65% |
Pompe di calore | 65% |
Scaldaacqua a PDC | 65% |
Coibentazione involucro | 65% |
Collettori solari | 65% |
Generatori ibridi | 65% |
Sistemi di Building Automation | 65% |
Microgeneratori | 65% |
Interventi condominiali (superficie >25%) | 70% |
Interventi condominiali (superficie >25% + qualità media) | 75% |
Interventi condominiali combinati efficientamento energetico + riduzione 1 classe rischio sismico | 80% |
Interventi condominiali combinati efficientamento energetico + riduzione 2 classi rischio sismico | 85% |
Dal 2017 sono previste detrazioni più elevate per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali attraverso i quali si raggiungono determinati indici di prestazione energetica, in particolare:
- detrazione del 70% per gli interventi sull’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
- detrazione del 75% per miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva che conseguano almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015.
In entrambi i casi la spesa complessiva non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per gli interventi combinati è previsto un super-bonus: per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente a:
- riduzione del rischio sismico;
- riqualificazione energetica;
spetta, in alternativa alle detrazioni previste per l’ecobonus maggiorato 70%-75% (comma 2- quater art. 14 DL 63/2013) e per il sismabonus (art.16 comma 1 quinques):
- una detrazione dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore
- una detrazione dell’85%, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Il tetto di spesa è pari a 136.000 € per ogni unità immobiliare del condominio.
Nella bozza approvata dal CdM del Decreto di legge Bilancio 2019 è prevista la proroga a tutto il 2019 per le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico.
Per avere maggiori delucidazioni su casi particolari mandateci una mail di richiesta utilizzando i nostri contatti oppure contattateci mediante il form di contatto.